Comunicati Stampa

Da: Soffritti Renato
Inviato:
domenica 21 novembre 2010 20.03
Ccn: Quotidiani locali, Comitati e Associazioni,Cittadini di Parona
Oggetto:
Comunicato Stampa: “
L’inceneritore di Parona è a recupero volto a valorizzare i rifiuti o solo ad eliminarli ?”

 

Nell’ oggetto la domanda del quesito sotto illustrato. Nel decreto che autorizza l’impianto non mi sembra ci siano i dati per stabilire con certezza che l’inceneritore di Parona Lomellina sia un impianto di recupero ad alta efficienza energetica.

Rifiuti: esperto Cnr, basta discariche, a Napoli serve raccolta differenziata (2)

(Adnkronos) – ”Gia’ in passato proponemmo la raffinazione del rifiuto, in modo tale da ricavare un combustibile di qualita’ – spiega Plescia – Dalle prove fatte ci siamo resi conto che questo tipo di soluzione potrebbe migliorare il bilancio energetico di inceneritori come quello di Acerra e allo stesso tempo migliorare anche l’effetto in termini di emissioni. Invece, allo stato attuale, con una raccolta differenziata inesistente, l’impianto di Acerra, costretto a bruciare rifiuto tal quale con materiale che ha un elevatissimo contenuto di acqua, produce sostanze pericolose”. ”La direttiva 31 del 2008 prevede un grado di efficienza attualmente inimmaginabile – prosegue – in Italia e nel resto d’Europa gli inceneritori bruciano materiale povero non raffinato. Non raggiungendo l’obiettivo dell’efficienza, l’Unione europea mira a togliere gli incentivi per questo tipo di trattamento”. Plescia sottolina che ”esistono sistemi di trattamento piu’ sofisticati, che prevedono una separazione completa delle materie da recuperare – sottolinea Plescia – con il recupero finale di tutto cio’ che non puo’ essere riciclato attraverso dei processi di raffinazione”.

 

(17 novembre 2010 ore 15.02)

Saluti

Soffritti Renato

Da: Soffritti Renato
Inviato:
domenica 21 novembre 2010
A:
Comitati
Oggetto:
L’inceneritore di Parona è a recupero volto a valorizzare i rifiuti o solo ad eliminarli ?

 

Considerazioni sulla DIRETTIVA 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti

(Dlgs definitivamente approvato dal CdM del 18 novembre 2010)

E’ un quesito per un esperto, non so se dai dati di progetto potrebbe darci delle risposte. Sarebbe interessante comunque saperlo. Magari con una interpellanza o con la commissione che prima o poi istituiranno riusciremo a scoprirlo. Dai dati di progetto non mi sembra sia possibile arrivarci a meno che qualcuno riesca ad interpretarli. Provateci pure voi, se il nostro non rientra tra gli inceneritori ad efficienza energetica abbiamo un motivo in più di preoccuparci e di chiedere più accurati controlli. Nella formula noto che considerano nel calcolo anche l’energia termica che solo i veri termovalorizzatori hanno (Brescia ad esempio che fornisce il Teleriscaldamento con questo tipo di energia). Il nostro a differenza di quello di Brescia questa potenzialità non ce l’ha, pertanto dovrebbe essere penalizzato nell’efficienza energetica della formula stabilita dalla direttiva.

Ciò avviene, soprattutto, mediante l’introduzione di soglie di efficienza energetica al fine di inquadrare le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani in inceneritori municipali come attività di recupero o di smaltimento (art. 38; Allegato II, punto R1);

Nell’ambito delle operazioni di recupero vengono infatti riconosciuti due tipi di incenerimento: quello volto a valorizzare i rifiuti e quello volto ad eliminarli. (vedi formula sotto allegata)

E’ mia opinione che qualsiasi inceneritore non valorizzi un bel niente, comunque prendiamo atto che le normative dicono che esistono degli inceneritori con recupero ed efficienza energetica, e altri che hanno il solo fine di incenerire i rifiuti per smaltirli. I primi saranno di Classe A i secondi delle vere schifezze.

 

 

 

La direttiva sull’incenerimento dice anche:

 

(20) La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato un’operazione di recupero.

 

(29) Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati.

 

(47)…. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico e di precisare l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, R1…

 

(AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI Art. 23 Comma 1) Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. (Comma 4) Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

 

 

 

Ciao

Renato Soffritti

 

Solo alcuni inceneritori sono considerati come recupero

pubblicata su Facebook da Renato Soffritti il giorno domenica 21 novembre 2010 alle ore 3.23

 

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere classificati come impianti di recupero solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a un fattore di 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009 e di 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.

DIRETTIVA 2008/98/CE

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

http://www.reteambiente.it/repository/normativa/13279_def.pdf

(Schema di Dlgs definitivamente approvato dal CdM del 18 novembre 2010)

 

ALLEGATO II

OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (*)

(*) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

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